Gio. Apr 24th, 2025

Gli ultimi provvedimenti normativi della riforma Cartabia

Editoriale – Volume 2023

Francesca Lionti

Avvocato, Mediatore e Formatore

Anche il 2023, come è stato per lo scorso anno, ha visto importanti novità in ambito di mediazione civile e commerciale grazie alla fase attuativa della Riforma Cartabia.

Lo scorso 31 ottobre è stato pubblicato il D.M 150/2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023, a completamento del quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in tema di mediazione,  che ha abrogato il D.M 180/2010.

Prima di tale decreto erano stati pubblicati due decreti uno avente ad oggetto incentivi fiscali e uno avente ad oggetto il patrocinio a spese dello stato che facevano seguito all’emanazione del D.lgs 149/2022.

Con il D.M 150/2023 vengono introdotte alcune novità in ambito di mediazione che concludono il ciclo di interventi iniziato nel 2022.

Con tale decreto vengono principalmente previste le seguenti novità:

  1. È stato eliminato il cd “incontro filtro” con conseguente apertura della mediazione sin dal suo sorgere, e svolgimento effettivo della mediazione, e conseguente obbligo di pagamento delle indennità di mediazione in favore dell’organismo di mediazione già sin dallo svolgimento del primo incontro.
  2. L’introduzione di una indennità sin dal primo incontro di mediazione diversificata in tre differenti importi in relazione agli scaglioni di valore modulati secondo un minimo e massimo previsto dal Ministero;
  3. Previsione di importi differenziati in base a quando si conclude la mediazione. Ai sensi dell’art 28 del D.m 150/2023 per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione  le cd. “indennità di mediazione” costituite dalle spese di avvio e dalle spese di mediazione, a cui si aggiungono le spese vive relative ad esborsi documentati. Qualora il primo incontro si chiuda senza conciliazione o il procedimento non prosegua oltre le parti non dovranno corrisponde nulla di più di quanto pagato in sede di primo incontro, i cui importi, in caso di mediazione obbligatoria o delegata sono per legge ridotti di 1/5 rispetto agli importi previsti dal Ministero. Quando invece la conciliazione avviene al primo incontro o la mediazione prosegue con ulteriori incontri sono previste ulteriori spese di mediazione che vengono calcolate in relazione ad una tabella ministeriale con successiva maggiorazione del 10% in caso di conciliazione al primo incontro e de 25% in caso di mediazione che prosegue per più incontri.
  4. Necessario un tempo minimo da dedicare al primo incontro di mediazione di due ore
  5. Legittimazione dell’amministratore di condominio: Ai sensi dell’art. 5 ter del novellato D.lgs 28/2010 è previsto il potere in capo all’amministratore di condominio di avviare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione anche in assenza di previa autorizzazione assembleare, salva la necessità in sede di sottoscrizione del verbale conciliativo o di accettazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore di avere una preventiva approvazione assembleare.
  6. Durata complessiva della procedura di mediazione: a seguito della Riforma è stata prevista la possibilità per le parti, tramite accordo scritto, di derogare al termine di legge di tre mesi previsto per la conclusione della procedura di mediazione per un’unica volta per un ulteriore termine di tre mesi, concedendo di fatto alle parti un termine complessivo di sei mesi per chiudere la procedura di mediazione.
  7. Previsioni di un triplice credito di imposta: uno relativo all’importo pagato in sede di mediazione fino a un massimo di € 600,00 per ogni mediazione ed un limite annuo massimo di € 2.400,00 per le persone fisiche ed € 24.000 per le persone giuridiche in caso di mediazione positiva e di € 300,00 per ogni mediazione e un limite annuo di € 1.200,’00 per le persone fisiche e 12.000,00 per quelle giuridiche;  un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione; ed infine un credito pari al contributo, riconosciuto nell’importo massimo di € 518,00 nel caso di giudizio estinto a seguito di conclusione di un accordo conciliativo.
  8. Riconoscimento in favore degli enti di mediazione di un credito di imposta per i casi di gratuito patrocinio. A differenza di ciò che accadeva in passato, ossia che gli organismi di mediazione dovessero in ogni caso prestare la propria opera anche in caso di soggetto ammesso al patrocinio dello stato, senza percepire alcun compenso dalla controparte o dallo Stato; adesso è stato previsto, per i casi di mediazioni che coinvolgono soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione fino ad un importo massimo annuale di € 24.000,00 a copertura delle mancate indennità.
  9. Riconoscimento in favore del legale che assiste una persona ammessa al patrocinio a spese a carico dello Stato delle spese legali anche per la fase di mediazione

La Riforma Cartabia, come tutte le riforme, essendo complessa, ha sin dal suo sorgere incontrato sia consensi che critiche creando sin da subito un ampio dibattito tra gli operatori del diritto. Nell’ambito della mediazione ogni riforma ha comportato importanti refluenze nella quotidianità degli organismi di mediazione, nella gestione delle mediazioni e delle parti e nella vita degli organismi e dei relativi introiti monetari.

Ciò che ci si augura è che questa nuova riforma possa effettivamente essere un vero e proprio trampolino di lancio per la stabilizzazione e l’ampliamento della mediazione in un’ottica di effettività e non quale semplice passo obbligato prima del giudizio.

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