Volume 2021
Irene Gionfriddo
Avvocato civilista e canonista. Mediatore civile e commerciale
A poco più di un anno dall’introduzione della mediazione obbligatoria è stato emanato il D.M 145/2011 al fine di adottare misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonché in materia di indennità per il servizio di mediazione e conciliazione.
La nuova normativa ha posto non pochi interrogativi sui quali è dovuto intervenire il Ministero con circolare del 20 dicembre 2011 al fine di chiarire i punti oscuri o poco chiari della nuova normativa.
Tra le novità introdotte si riscontra:
- l’attività di vigilanza al fine di garantire standard minimi di qualità da dover rispettare sia in sede di domanda di accreditamento che in fase di vita fisiologica dell’organismo.
- l’introduzione di un tirocinio assistito in relazione alla formazione dei mediatori. Prima dell’entrata in vigore del DM 145/2011, infatti, era richiesta che i mediatori, una volta iscritti, avessero l’obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisire presso enti di formazione accreditati, di durata non inferiore a 18 ore biennali, articolate in corsi sia teorici che pratici, ivi incluse sessioni simulate di mediazione, finalizzate a far toccare con mano ai discenti la realtà della mediazione o in alternativa di consentire loro di assistere, nel rispetto della riservatezza, a sessioni di mediazione. Con l’avvento del D.M 145/2011 viene introdotto un ulteriore obbligo formativo consistente nella partecipazione dei meditatori, sempre durante il biennio di aggiornamento, di un tirocinio assistito consistente nella partecipazione ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi per i quali il mediatore svolge la propria opera professionale, al fine di potenziare l’effettiva esperienza pratica del mediatore. Tale nuovo obbligo nasce dall’esigenza di affiancare ad una formazione ed aggiornamento teorico, anche e soprattutto un percorso di formazione pratica mediante il confronto con altri mediatori al fine di verificare le tecniche di gestione del conflitto, il modo di approcciarsi alle parti e in generale la cura dell’iter di mediazione dal primo incontro con le parti sino alla sua conclusione. Tale previsione, tuttavia, ha posto alcuni interrogativi in particolare se tale tirocinio valesse per le iscrizioni successive al 2011 o anche per quelle antecedenti. La circolare ministeriale ha chiarito che tale tirocinio fosse obbligatorio anche e soprattutto per chi fosse già mediatore iscritto al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa. In particolare, veniva giustificata tale previsione dal fatto che non si potesse imporre un obbligo se non nei confronti di chi era già tenuto all’osservanza dell’obbligo formativo biennale. Nonché sulla base del fatto che il tirocinio potesse essere effettuato nel rispetto della tutela della riservatezza e della segretezza solo da chi ha già tale obbligo in virtù del mandato chiamato a svolgere in forza della propria funzione di mediatore iscritto presso un organismo iscritto presso il Ministero. Un’ulteriore profilo di criticità sollevato in relazione al tirocinio era quello di comprendere in che modo tale tirocinio dovesse svolgersi se in termini di mera presenza/partecipazione all’incontro oppure se il tirocinante dovesse prendere parte attiva all’incontro svolgendo talune funzioni sotto la supervisione del mediatore incaricato. In base alla circolare si è preferita una interpretazione più restrittiva e limitata che prevedesse la mera partecipazione del tirocinante all’incontro. Il conteggio dei 20 casi di mediazione è stato chiarito in seno alla circolare che dovesse essere inteso nel senso di partecipazione anche a singoli incontri di mediazione e non già a 20 procedure, dall’inizio alla fine, di mediazione. Naturalmente tale obbligo formativo, del pari all’obbligo formativo sul piano teorico-pratico del corso di aggiornamento biennale, deve considerarsi da effettuare ogni due anni fintanto che risulti iscritto presso un organismo di mediazione.
- la previsione di criteri di assegnazione degli affari di mediazione
Ai sensi dell’art 4 del D.M 145/2011 è previsto che nel regolamento di procedura degli organismi di mediazione vengano precisati i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della competenza professionale specifica del mediatore designato desumibile dalla laurea posseduta dal mediatore nominato o dal settore lavorativo dello stesso. Tale previsione ha come scopo principale quello di garantire l’idoneità tecnica del mediatore nonché la competenza professionale rispetto alla controversia da mediare. A seguito della riforma è dunque necessario che il regolamento di procedura preveda in modo chiaro e predeterminato quali siano i criteri prescelti per l’assegnazione degli affari di mediazione ai mediatori nonché i criteri inderogabili, predeterminati ed oggetti, che devono essere indicati ex ante, conosciuti in anticipo, i modo da avere criteri certi di assegnazione al fine di evitare assegnazioni arbitrarie o non consone. L’individuazione dei criteri assegnazione dovrà essere specifica, e non mediante mero rimando alla normativa riformata, e dovrà altresì tener conto delle competenze specifiche dei mediatori nonché l’esperienza acquisita vuoi tramite corso di laurea, vuoi tramite il lavoro espletato, conoscenze linguistiche o competenze specifiche.
- la previsione di nuovi criteri di determinazione delle indennità. Questa parte di normativa è quella che ha apportato maggiori novità per la quotidianità degli organismi di mediazione in quanto: a) ha aumentato la misura delle indennità di caso di successo della mediazione che da un quinto passa ad un quarto dell’entità di mediazione; b) ha ridotto, in caso di mediazione obbligatoria, la misura delle indennità che diventa di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti; c) sono stati esclusi, per la mediazione obbligatoria, ad eccezione dell’aumento in caso di successo della mediazione, gli aumenti previsti in precedenza (che restano fermi per la mediazione volontaria) quali ad esempio l’aumento per la complessità della mediazione o l’aumento in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore; d) la previsione di una indennità di mancata comparizione allorquando la parte invitata in mediazione non compaia. A differenza di ciò che accadeva prima, che in caso di mancata partecipazione di tutte le parti chiamate era prevista una riduzione di un terzo delle indennità previste per lo scaglione di riferimento, a seguito dell’entrata in vigore del D.M 145/2011, in caso di mancata comparizione della parte invitata è previsto il pagamento di € 40,00 + IVA per le mediazioni di valore entro i 1.000,00€ e di € 50,00 + Iva per le mediazioni di valore superiore a € 1.000,00; e) infine è previsto che in sede di mediazione obbligatoria la parte che può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non è tenuto a pagare nulla all’organismo di mediazione, il quale non potrà né rifiutarsi di espletare la mediazione né richiedere il pagamento all’altra parte o all’erario.