Volume Unico 2021
Francesca Lionti
Avvocato, Mediatore e Docente di mediazione
La mediazione civile rappresenta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie, che consente alle parti di raggiungere un accordo con l’aiuto di un mediatore neutrale. Una delle caratteristiche fondamentali della mediazione è la riservatezza, volta a garantire un ambiente sicuro in cui le parti possono discutere liberamente. Tuttavia, questo solleva importanti questioni giuridiche riguardanti l’utilizzabilità dei fatti emersi durante la mediazione in un successivo procedimento giudiziario e la possibilità per il mediatore di testimoniare su tali fatti. Questo saggio esamina queste problematiche, analizzando il quadro normativo italiano e le implicazioni pratiche.
- Riservatezza nella Mediazione
La riservatezza è un principio cardine della mediazione, progettato per favorire un dialogo aperto e onesto tra le parti. In Italia, la riservatezza nella mediazione è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo n. 28/2010, che stabilisce che tutte le dichiarazioni e informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari o arbitrali. Leggiamo la norma generale che regola il dovere di riservatezza in mediazione.
«(Dovere di riservatezza)
Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti».[1]
- Utilizzabilità dei Fatti in Giudizio
Il mediatore e le parti non possono essere obbligati a testimoniare sui contenuti e sulle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Leggiamo anzitutto la norma di riferimento.
«(Inutilizzabilità e segreto professionale)
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili».[2]
Le dichiarazioni delle parti durante la mediazione sono dunque coperte da riservatezza e non possono essere utilizzate come prova in un successivo giudizio. Questo principio è essenziale per mantenere l’integrità del processo di mediazione e per garantire che le parti si sentano libere di esprimere le loro posizioni e proposte senza timore che queste vengano utilizzate contro di loro in seguito.
- Eccezioni alla Riservatezza
Nonostante la riservatezza generale, esistono alcune eccezioni.
Consenso delle Parti: Le parti possono acconsentire all’uso di determinate informazioni o dichiarazioni in un successivo procedimento.
Ordine del Giudice: In alcuni casi, un giudice può ordinare la divulgazione di informazioni specifiche per motivi di ordine pubblico o di interesse della giustizia.
Frode o Comportamenti Illegali: Le informazioni riguardanti atti fraudolenti o comportamenti illegali non sono protette dalla riservatezza della mediazione.
- Il Ruolo del Mediatore come Testimone
La possibilità per il mediatore di testimoniare sui fatti accaduti durante la mediazione è un tema delicato e complesso. Il Decreto Legislativo n. 28/2010, come abbiamo appena visto, stabilisce chiaramente che il mediatore non può essere obbligato a testimoniare sulle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.
La riservatezza protegge l’imparzialità del mediatore e favorisce la fiducia delle parti nel processo di mediazione. Se i mediatori potessero essere chiamati a testimoniare, ciò potrebbe compromettere la loro neutralità e scoraggiare le parti dal partecipare liberamente alla mediazione.
La riservatezza è anche essenziale per l’efficacia della mediazione, poiché crea un ambiente sicuro in cui le parti possono negoziare in buona fede.
Tuttavia, come per la riservatezza in generale, ci sono situazioni eccezionali in cui il mediatore potrebbe essere chiamato a testimoniare. In particolare,
- Con il consenso delle Parti: Se tutte le parti coinvolte nella mediazione acconsentono il mediatore può essere autorizzato a testimoniare.
- Su ordine del Giudice: In circostanze eccezionali, come nei casi di frode o altri comportamenti illeciti, un giudice può ordinare al mediatore di testimoniare.
5. Implicazioni Pratiche
1. Formazione dei Mediatori
Consapevolezza delle Norme: I mediatori devono essere adeguatamente formati sulle norme che regolano la riservatezza e l’utilizzabilità delle informazioni acquisite durante la mediazione.
Gestione delle Informazioni: I mediatori devono adottare pratiche rigorose per gestire e proteggere le informazioni sensibili.
2. Chiarezza e Trasparenza
Accordi di Riservatezza: Prima di iniziare la mediazione, è importante che le parti firmino un accordo di riservatezza che chiarisca i limiti di utilizzabilità delle informazioni e delle dichiarazioni fatte durante il processo.
Informazione delle Parti: Le parti devono essere chiaramente informate delle norme di riservatezza e delle possibili eccezioni, in modo da comprendere appieno le implicazioni delle loro dichiarazioni.
3. Protocollo per Situazioni Eccezionali
Linee Guida: È utile stabilire linee guida chiare per affrontare situazioni in cui il mediatore potrebbe essere chiamato a testimoniare, garantendo che tutte le decisioni siano prese nel rispetto delle norme legali e deontologiche.
6.Conclusioni
La riservatezza è un elemento fondamentale della mediazione civile, essenziale per garantire la libertà delle parti di negoziare senza timori. Il quadro normativo italiano, attraverso il Decreto Legislativo n. 28/2010, stabilisce chiaramente che le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate in giudizio e che il mediatore non può essere obbligato a testimoniare su tali informazioni. Tuttavia, esistono eccezioni limitate a questa regola, che devono essere gestite con attenzione per non compromettere l’efficacia e l’integrità del processo di mediazione. La formazione adeguata dei mediatori, la trasparenza con le parti e la predisposizione di protocolli chiari sono elementi chiave per affrontare queste sfide e garantire un utilizzo corretto e giusto della mediazione nel sistema giuridico italiano.
[1] Cfr., D.Lgs. 28/2010, art. 9.
[2] Ibid., art. 10
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