Giuseppe Catalano
Avvocato, Mediatore, Responsabile dell’Organismo di mediazione MEDEA
Sin dal suo sorgere la mediazione ha avuto quale scopo quello di deflazionare il contenzioso e lo ha ottenuto mediante l’uso di incentivi per le parti sia in termini di celerità della definizione del contenzioso sia in termini di benefici fiscali.
Tra i principali benefici fiscali previsti dalla normativa originaria della mediazione, ossia il D.lgs 28/2010, si ritrovano: esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; esenzione dall’imposta di registro fino ad un valore di € 50.000,00 (oggi portato post-riforma Cartabia ad € 100.000,00) e la previsione di un credito di imposta.
Adesso, seppure in forma sintetica, verranno analizzati i principali benefici previsti dalla normativa in tema di conciliazione.
- Esenzione imposta di registro
Per quanto attiene l’incentivo relativo all’esenzione dell’imposta di registro, norma cardine a cui fare riferimento è l’art. 17 del D.lgs 28/2010, ai sensi del quale «Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’ imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente».[1]
Prima della riforma il limite di esenzione era di € 50.000,00 aumentata a seguito della riforma Cartabia ad € 100.000,00.
Detto beneficio, come è facile intuire, è particolarmente vantaggioso nella materia immobiliare o in generale per tutte quelle mediazioni che si concludono con la costituzione o il trasferimento di diritti reali su un immobile. In base al dettato dell’art 17 del decreto le parti, in caso di successo della mediazione, non versano, fino all’importo di € 100.000,00, l’imposta di registro, oltre tale soglia la versano solo sull’eccedenza.
Al fine di chiarire l’ampiezza della portata dell’esenzione è intervenuta una Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21.02.2014 la n. 2/E che ha chiarito che l’esenzione prevista si applichi a tutti i trasferimenti relativi a diritti reali in ambito conciliativo anche per quelli conclusi in data successiva al 01.01.2014.[2]
Di fatto l’accordo di mediazione è esente da imposta di bollo e da ogni “tassa” (quale ad esempio quella ipotecaria) di qualsiasi natura e specie e quindi anche dall’imposta ipotecaria e catastale e dall’imposta di registro in misura fissa, essendo limitata l’imposizione dell’imposta di registro proporzionale per i valori eccedenti i 100.000,00€.
Si segnala sul punto una importante pronuncia della Cassazione del 2020 nella quale viene ribadito il principio in base al quale «l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica».[3] Ciò significa che non va demandato ad un successivo atto notarile, in forma pubblica, l’accordo di mediazione già sottoscritto dalle parti davanti al mediatore poiché in questo caso si perdono i benefici fiscali; ciò significa che ai fini delle agevolazioni la sottoscrizione davanti al notaio dovrà avvenire all’interno della procedura conciliativa, rectius a conclusione della stessa, divenendo parte integrante della mediazione.
- Credito di imposta
Ai sensi dell’art. 20 D.lgs 28/2010 pre-riforma era previsto:
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento (€500,00), determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà (€250,00). […]
Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 […].[4]
Nel 2022, con la riforma Cartabia, è stato ampliato e potenziato il sistema degli incentivi correlati alla mediazione al fine di assicurare una effettività maggiore della procedura, in particolare da un lato è stato previsto uno stanziamento di fondi da versarsi sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” (art. 20, co. 6 e 7, d. lgs. n. 28/ 2010 nuovo testo) quale provvista per la nuova disciplina; dall’altro, è stato previsto un aumento del limite di valore dell’esenzione fiscale che da € 50.000,00 diventa € 100.000,00 in termini di esenzione dell’imposta di registro del verbale di conciliazione a partire dal 30 giugno 2023; ed è stato altresì incrementato l’importo del credito di imposta.
Il novellato art 20 D.lgs 28/2010 così recita:
(Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
- Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento (€ 600,00).
- I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento (€ 600,00) per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento (€ 2.400,00) per le persone fisiche e di euro ventiquattromila (€ 24.000,00) per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
- È riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto (€ 518,00) .
- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila (€ 24.000,00).
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull’autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
- All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
- Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.[5]
Alla luce della novella quindi i benefici fiscali sono ottenibili in questi termini:
- Quando viene raggiunta la conciliazione, e quindi la mediazione si conclude positivamente, alle parti persone fisiche è riconosciuto un credito di imposta, commisurato alle indennità corrisposte all’organismo, fino alla soglia massima di € 600,00 per ogni mediazione e un limite massimo annuo di € 2.400,00, che viene fissato per le persone giuridiche a 24.000,00€
- Quando la mediazione termina con un verbale negativo, invece, gli importi superiori vengono ridotti della metà, con relativo credito di imposta per le persone fisiche di € 300,00 per ogni affare di mediazione ed € 1.200,00 nell’ammontare annuo complessivo, mentre di € 12.000,00 per le persone giuridiche;
- Nei casi mediazione obbligatoria o di mediazione delegata dal giudice è altresì riconosciuto alle parti un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino alla concorrenza di € 600,00.
- Quando la mediazione conclude un giudizio già instaurato è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino al limite di € 518,00
- Infine, è altresì riconosciuto, come novità della riforma, un credito di imposta agli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo annuo massimo di € 24.000,00.
Naturalmente tutti questi incentivi necessitano l’emanazione, in tempi rapidi, di regolamenti attuativi per rendere effettive le nuove previsioni, si auspica quindi che quanto prima venga regolamentato ogni aspetto innovato.
[1] D.lgs 28/2010, art. 17.
[2] La specifica nasce dall’esigenza di chiarire se a seguito di un intervento legislativo sull’art 1 della Tariffa che modificava aliquote applicabili e regimi esentivi. A seguito di tali modifiche si poneva il dubbio se l ’esenzione prevista dall’art 17 del D.lgs 28/2010 fosse ancora applicabile o meno.
[3] Cass. Civ., Ordinanza n. 11617 del 2020.
[4] D.lgs 28/2010, art. 20 pre-riforma.
[5] D.lgs 28/2010, art. 20 post-riforma.